Mediazione

CHE COS’È LA MEDIAZIONE?

La mediazione è disciplinata dal D. Lgs., 04 marzo 2010, n°28, il cui art. 5, comma 1/bis, come novellato dal D. Lgs., 10 ottobre 2022, n°149 (Riforma Cartabia), prevede che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziaria in materia di: condomino;​ locazione; comodato; affitto di azienda; diritti reali; divisioni; successioni ereditarie; patti di famiglia; risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria; responsabilità da diffamazione a mezzo stampa; di contratti assicurativi, bancari e finanziari; associazione in partecipazione; consorzio; franchising; contratti d’opera, di rete, di somministrazione; società di persone e subfornitura.

Mediazione obbligatoria: emergenza Covid-19 

In seguito all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 il legislatore, in sede di conversione in legge del d.l. 28/2020 ha integrato l’art.3 del d.l. 6/2020 con il comma 6-ter, con il quale ha introdotto un’ulteriore ipotesi di mediazione obbligatoria riguardante tutte le controversie aventi ad oggetto un inadempimento derivante dall’emergenza sanitaria.

Posto che la norma non elenca tassativamente le controversie soggette alla mediazione obbligatoria è necessario individuarle in via interpretativa. La dottrina ritiene dunque che la mediazione obbligatoria sia oggi applicabile anche alle controversie derivanti da risoluzione del contratto per inadempimento del debitore, inesatto o tardivo adempimento e sopravvenuta impossibilità della prestazione per eccessiva onerosità.

Sono assoggettate a mediazione obbligatoria anche le controversie consequenziali all’esercizio del diritto di recesso, nonché le controversie per il risarcimento del danno da inadempimento del contratto o tardivo adempimento, ed in generale tutti i casi in cui l’inadempimento, totale o parziale del rapporto contrattuale, è diretta conseguenza del rispetto delle misure di contenimento della pandemia. La sua durata massima stabilita dalla legge è di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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